Immobili italiani tra ascensori, bonus e barriere architettoniche

Detrazione IRPEF, Bonus Barriere Architettoniche 75% e SuperBonus

Dopo i numerosi interventi legislativi introdotti nel corso degli ultimi quattro anni, ad oggi gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono rifarsi a tre diverse tipologie di agevolazioni consistenti nella detrazione dal reddito delle spese sostenute. In particolare parliamo di:

  • detrazione IRPEF del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (36% dopo questa data) per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e);
  • detrazione del 75%, introdotta dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ed estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023 (legge n.197/2022);
  • detrazione del Superbonus prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”.
Immobili italiani ascensori bonus e barriere architettoniche

Ascensori e eliminazione delle barriere architettoniche: detrazione IRPEF

Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili nello specifico, i contribuenti possono usufruire di detrazione IRPEF pari al:
  • 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
  • 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2025.
Rientrano tra gli interventi agevolati quelli effettuati:
  • per l’eliminazione delle barriere architettoniche;
  • per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Ascensori e eliminazione delle barriere architettoniche: bonus barriere architettoniche 75%

Previsto per il solo 2022, il bonus barriere architettoniche 75% è stato successivamente prorogato, con la legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) fino al 31 dicembre 2025. La detrazione, che per le spese sostenute nel 2024 e 2025 sarà ripartita in 10 quote annuali e non più in 5, è ammessa per tutte le tipologie di redditi, anche per i redditi d’impresa, per interventi eseguiti su edifici già esistenti e massimali di spesa che dipendono dal numero di unità immobiliari di cui è composto l’edificio. La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:
  • 50.000 euro, nel caso di edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, nel caso di edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, nel caso di edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n.236 del 14/6/1989, “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”. Inizialmente erano detraibili le spese per tutti gli interventi previsti dal DM 236/89; dal 30 dicembre 2023 – data di entrata in vigore del decreto-legge n. 212/2023 – l’agevolazione è stata limitata ai soli interventi aventi per oggetto rampe, scale, ascensori, piattaforme elevatrici e servoscala. Dal 1° gennaio 2023, inoltre, per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.

Ascensori e eliminazione delle barriere architettoniche: Superbonus

La terza tipologia di detrazione applicabile agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche è quella prevista dal Superbonus per spese sostenute dal 1° gennaio 2021, qualora sostenute congiuntamente alle spese “trainanti” di efficientamento energetico o antisismiche. L’aliquota di detrazione delle spese era inizialmente al 110%; oggi è ridotta al 70% e nel 2025, ultimo anno di applicazione, scenderà al 65%.

Bonus e barriere architettoniche: la situazione attuale

Per tutte e tre le tipologie di agevolazione, i contribuenti hanno potuto optare per la  cessione del credito o per lo sconto in fattura, modalità di accesso alternative rispetto alla detrazione dal reddito. Tali modalità oggi non sono più disponibili e, %, dopo l’abrogazione disposta dal decreto-legge n.39 del 29 marzo 2024, il discorso vale anche per il bonus barriere 75. I diversi provvedimenti che hanno abrogato cessione del credito e sconto in fattura hanno, di volta in volta, stabilito i criteri in base al quale si poteva continuare ad optare per tali alternative. Nel caso dello sconto in fattura/cessione del credito per il bonus barriere 75%, esso è ancora praticabile per gli interventi:
  • per cui è necessario un titolo abilitativo, solo se la relativa pratica edilizia è stata presentata in Comune prima del 30 marzo 2024;
  • di edilizia libera, solo nel caso in cui i lavori siano già iniziati oppure, se i lavori non sono ancora iniziati, nei casi in cui sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti in merito all’esecuzione dei lavori e sia stato versato almeno un acconto tramite bonifico parlante prima del 30 marzo 2024.
Cessione del credito e sconto in fattura per il bonus barriere 75% erano già stati fortemente limitati con l’entrata in vigore del decreto-legge n. 212/2023, rendendo lo sconto in fattura disponibile, per gli interventi avviati dopo il 30 dicembre 2023, solo per:
  1. interventi eseguiti sulle parti comuni di condomini a prevalente destinazione abitativa;
  2. interventi eseguiti su singole unità immobiliari da persone fisiche che destinano l’immobile ad abitazione principale e che abbiano un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro con quoziente familiare, oppure che hanno nel proprio nucleo familiare un invalido accertato ai sensi della legge 104/92.
Alla luce di interventi che, nel corso degli ultimi anni, hanno diminuito sempre di più la possibilità di accedere a modalità di rinnovamento inclusivo degli immobili italiani, queste scelte si configurano come aventi un impatto sicuramente negativo sulla vita quotidiana dei cittadini deboli e fragili, rendendo più difficile per loro il mantenimento dell’indipendenza e la partecipazione alla vita sociale. fonte: anacam

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