Cessione del credito d’imposta con sconto immediato in fattura del 50%
Ristrutturazione edilizia delle singole unità abitative
Ne sentiamo parlare oramai da un po’ di tempo e, visto che ci state chiedendo informazioni in tanti, abbiamo deciso di riunire in qualche articolo le informazioni più importanti circa la cessione del credito per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2021, il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Per quanto riguarda la detrazione circa la ristrutturazione edilizia delle singole unità abitative, possono usufruirne tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (irpef), residenti o meno nel territorio dello stato.
Questa agevolazione non riguarda solo ai proprietari degli immobili ma anche i titolari di diritti reali e/o personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi, che ne sostengono le relative spese. Stiamo parlando dunque di proprietari, titolari di un diritto reale di godimento, come usufrutto, uso, abitazione o superficie, locatari o comodatari, soci di cooperative divise e indivise, imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce, tutti i soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Per quali interventi sulle singole unità immobiliari spetta l’agevolazione fiscale?
Gli interventi sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono principalmente 3:
- manutenzione straordinaria
- restauro e risanamento conservativo
- ristrutturazione edilizia
1. Manutenzione straordinaria
Sono infatti considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.
Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso.
Alcuni esempi di manutenzione straordinaria:
- installazione di ascensori e scale di sicurezza
- realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
- sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso
- rifacimento di scale e rampe
- interventi finalizzati al risparmio energetico
- recinzione dell’area privata
- costruzione di scale interne
2. Restauro e risanamento conservativo
In questa sezione rientrano tutti gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nella sezione della Manutenzione Straordinaria, e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
3. Ristrutturazione edilizia
Per ristrutturazione edilizia si intendono i lavori finalizzati:
- all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (per esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
- alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone con disabilità gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992.
Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto
Ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
- per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
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