Castelletti metallici vano ascensore e normative

Le normative dal 1971 a oggi

Sin dalla nascita dell’ascensore si è resa necessaria la realizzazione di intelaiature per sostenere e guidare la cabina lungo il suo percorso. Questi prodotti necessari per la costruzione dell’ascensore in vani non chiusi e noti con il nome di castelletti, si sono evoluti nel tempo da semplici elementi strutturali a elementi architettonici. A partire dalla Legge 5 novembre 1971, n. 1086 (“Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica”) le strutture metalliche vano ascensore sono state inquadrate come parti strutturali, separandole dall’impianto ascensore vero e proprio.

castelletti metallici vano ascensore e normative

La progettazione e costruzione dei castelletti ha sempre fatto riferimento alle normative C.N.R. – U.N.I. 10011/88 “Costruzioni in acciaio – istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione” e C.N.R. – U.N.I. 10022/84 “Profilati formati a freddo – istruzioni per l’impiego nelle costruzioni”. Con l’avvento delle normative europee, poi, la progettazione ha subito una prima e fondamentale evoluzione. Questo in particolare con l’entrata in vigore dell’Eurocodice 3 – Progettazione delle strutture di acciaio Parte 1-1: Regole generali e regole per gli edifici – ENV 1993-1-1, anche se il primo vero scossone a livello normativo è da ricondursi al DM 14 gennaio 2008. Il Decreto ha infatti rivoluzionato la progettazione e la costruzione dei vari elementi strutturali introducendo le prime Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC), delineando regole chiare, presentando una precisa mappatura del  territorio nazionale a partire dai carichi dovuti al vento e fornendo dati chiari per la verifica delle strutture dal punto di vista sismico, con una tabella che consente di ottenere un dato certo sulle accelerazioni da considerare nel calcolo, incrociando la latitudine e la longitudine di un luogo.

Dal punto di vista dei costruttori, il primo impatto con il nuovo testo normativo è stato significativamente impegnativo poiché ha modificato pratiche consolidate nel tempo, ma anche spinto molti a migliorare i propri processi produttivi aumentando i livelli di sicurezza. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha poi imposto ai costruttori di accreditarsi presso il Servizio tecnico centrale che rilasciava poi un’attestazione come “Centro di Trasformazione”, requisito essenziale per poter immettere sul mercato un prodotto “strutturale”. Per la prima volta si parlava di collegare i materiali ad una etichettatura che stabilisse un legame diretto fra prodotto e produttore. Questo passaggio verrà poi reso più chiaro successivamente, quando diventerà obbligatoria la marcatura CE dei prodotti e le aziende costruttrici dovranno accreditarsi presso il Ministero.

Il DM 14 gennaio 2008 ha introdotto anche il concetto di manutenzione per i prodotti da costruzione, richiedendo che ciascuno fosse accompagnato da un piano di manutenzione per garantirne la stabilità e la funzionalità nel tempo. I castelletti metallici vano ascensore, come ogni altro prodotto, devono infatti essere manutenuti per l’intera durata della loro vita che, nella maggioranza dei casi (installazioni private), è di 50 anni.

Il 1° luglio del 2014, poi la EN 1090 ha reso obbligatorio immettere sul mercato SOLO prodotti marcati

CE in ottemperanza al Regolamento europeo sui materiali da costruzione (Regolamento (UE) n. 305/2011). Questo passaggio è stato molto più impegnativo del precedente, in quanto ogni costruttore ha dovuto certificare, attraverso un Organismo notificato, il proprio processo produttivo partendo dalla progettazione, passando per le lavorazioni (taglio, piega, saldatura) e i trattamenti protettivi fino ad arrivare alla logistica. Dal 1° luglio 2014, ogni costruttore è, inoltre, tenuto a emettere una Dichiarazione di Prestazione (D.O.P. Declaration of Performance) per ogni prodotto che immette sul mercato, specificandone le caratteristiche, e garantire la tracciabilità dei materiali, dall’origine delle materie prime alla consegna in cantiere del prodotto da installare.

L’ultimo aggiornamento normativo, risalente al 2018, con l’entrata in vigore le attuali NTC 2018, ha apportato alcune correzioni e miglioramenti al testo. Questo ultimo passaggio normativo non è risultato così traumatico in quanto ha introdotto poche modifiche irrilevanti per prodotti come i castelletti metallici per vani ascensore che sono scarsamente sollecitati e non rivestono, in genere, caratteristiche di alto rischio per l’incolumità delle persone. Dal punto di vista della marcatura CE secondo la EN 1090, è necessario valutare per ciascuna installazione il rischio specifico di ogni castelletto e scegliere una classe di esecuzione che per le strutture metalliche vano ascensore è quasi sempre EXC2, salvo il caso in cui l’ascensore e il suo castelletto siano installati presso siti strategici, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità. I costruttori di castelletti metallici vano ascensore hanno comunque dovuto aggiornare i propri prodotti anche rispetto all’evoluzione delle normative in campo ascensoristico. Esempio emblematico il test della prova del pendolo richiesto dalle EN 81-20/50 per i portali di piano e i fianchi porte forniti dai costruttori dei castelletti.

fonte: anacam

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