Dei quattro documenti, uno non è ancora disponibile, ed è la
Direttiva prEN 81-42 che si occupa delle
piattaforme elevatrici con cabina completamente chiusa. Anche se la caratteristica peculiare di avere una velocità non superiore a 0,15 m/s li rende molto simili agli ascensori, in realtà questi impianti ricadono nella Direttiva Macchine. Il documento è attualmente allo stadio di “Formal vote”, l’ultimo step che prevede che i comitati nazionali di formazione (l’UNI per l’Italia) si esprimano sul suo contenuto. L’esito si avrà durante il mese di luglio.
Quando sarà approvata, la EN 81-42 diventerà la norma gemella della
EN 81-41. Gli impianti a cui si applica quest’ultima sono del tutto simili a quelli a cui si applicherà la EN 81-42 ma, in questo caso, le piattaforme conformi alla EN 81-41 hanno il supporto del carico ovvero la cabina non completamente chiusa.
La norma
EN 81-41 si occupa dei requisiti di sicurezza per la costruzione, la fabbricazione, l’installazione, la manutenzione e lo smantellamento di
piattaforme elevatrici verticali con azionamento elettrico, fissate a una struttura di un edificio e previste per l’uso da parte di persone con mobilità ridotta:
- che viaggiano verticalmente tra livelli predefiniti, lungo un percorso guidato la cui inclinazione rispetto alla verticale non è maggiore di 15°;
- previste per l’uso da parte di persone con o senza una sedia a ruote;
- con vano di corsa chiuso;
- con velocità non maggiore di 0,15 m/s;
- con supporto di carico non completamente chiuso.
I sistemi di azionamento previsti dalla norma sono pignone e cremagliera, trazione con funi, argano agganciato con funi, funi metalliche, catene, cinghie dentate, vite e madrevite, attrito/aderenza tra ruote e guida, catena guidata, meccanismo a forbice o gruppo cilindro-pistone idraulico (diretto o indiretto).
La versione attuale pubblicata risale a più di 10 anni fa e da qualche anno è in corso il processo di revisione del documento. Anche in questo caso, come per la prEN 81-42, si attendono i risultati del “Formal Vote” a livello europeo entro la fine dell’estate 2024.
L’unico dei documenti citati che non è in fase di revisione è la
EN 81-40. La norma tratta i requisiti di sicurezza per la costruzione, fabbricazione, installazione manutenzione e smontaggio di
servoscala azionati elettricamente (sedia, piattaforma per persona in piedi e piattaforma per sedia a ruote) fissati alla struttura di una costruzione, che si muovono lungo un piano inclinato e sono intesi per l’impiego da parte di persone con mobilità ridotta:
- che si muovono lungo una scala o una superficie inclinata accessibile;
- intesi per uso da parte di una sola persona;
- il carrello dei quali è trattenuto direttamente e condotto da guide o binari;
- sospesi o sostenuti per mezzo di fune, pignone e cremagliera, catena, vite e madrevite, azionamento per attrito e fune guidate con sfere.
Arriviamo infine alla
EN 81-70, delle quattro, l’unica norma che fornisce presunzione di conformità ad alcuni RESS (Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza) della Direttiva ascensori. Solo alcuni perché la norma si applica solo nel caso in cui l’ascensore debba essere utilizzato da tutte le persone, incluse le persone disabili. Essa è infatti complementare alle EN 81-20 ed EN 81-50 e va applicata insieme a queste, delle quali modifica/integra/sostituisce tutti gli aspetti che hanno un impatto sull’accessibilità e quindi utilizzabilità degli ascensori da parte di persone disabili.
Proprio come sottolineato nel punto 1.2 dell’Allegato I Direttiva ascensori che recita quanto segue:
“
Se l’ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire tramite le sue caratteristiche strutturali l’accesso e l’uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne l’utilizzazione”.
Segue poi il punto 1.6.1 dell’Allegato I Direttiva ascensori che dispone che
“
I comandi degli ascensori destinati al trasporto dei disabili non accompagnati devono essere opportunamente progettati e disposti”.
Infine, l’art. 6 della Direttiva, tra l’altro, prevede che “[…]
gli Stati membri prendono tutte le misure utili affinché la persona responsabile della realizzazione dell’edificio o della costruzione e l’installatore dell’ascensore si comunichino reciprocamente gli elementi necessari e prendano le misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione dell’ascensore […]”.
La norma definisce i
requisiti fondamentali per l’accesso e l’utilizzo sicuro e autonomo degli ascensori da parte di tutte le persone, compresi gli utenti con disabilità. L’obiettivo è quello di creare un ambiente inclusivo e fruibile da tutti, indipendentemente dalle capacità fisiche o cognitive.
Nella prima edizione della EN 81-70 (la cui versione UNI è del 2004), all’Appendice A (Informativa) veniva specificato che la norma prende le mosse dal fatto che a livello europeo l’accessibilità è descritta come “
la caratteristica degli ascensori che permette alle persone (incluse quelle disabili) di accedervi e usarne le possibilità in modo eguale e indipendente e che, quindi, ognuno deve essere in grado di utilizzare l’ambiente costruito in maniera indipendente e uguale”. La norma specifica i requisiti minimi per l’accesso e l’utilizzo sicuro e indipendente degli ascensori da parte delle persone e nel redigere le varie prescrizioni sono state considerate le seguenti funzioni e caratteristiche umane:
o visive
o uditive
o tattili
- Funzioni e caratteristiche fisiche:
o dimensioni e forma del corpo
o movimenti della parte superiore del corpo
o movimenti della parte inferiore del corpo
o forza e resistenza
fonte:
anacam
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